Accesso documentale.

  • Servizio attivo .

Il Comune di Quarrata garantisce a ciascun cittadino l'esercizio del diritto di accesso documentale, ovvero l'accesso ai documenti amministrativi conservati dall'ente sui quali il cittadino ha un interesse diretto, concreto e attuale (L. 241/1990).


A chi è rivolto:

Tutti i cittadini

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Descrizione:

Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso documentale, ovvero l'accesso ai "documenti amministrativi", intesi come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti dall’Amministrazione allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e in base al regolamento comunale in materia di accesso.

La richiesta di accesso documentale può essere presentata tramite apposita istanza da tutti i soggetti che abbiano, rispetto ai documenti oggetto della richiesta, un interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate, compresi i portatori di interessi pubblici e diffusi.

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Come fare:

L’accesso documentale si esercita:

  • in modo informale: tramite richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'Amministrazione comunale competente ad adottare l'atto o a detenerlo stabilmente. L'ufficio se possibile si pronuncia sulla richiesta immediatamente e senza formalità. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato o sorgano dubbi sulla legittimazione, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sulla presenza dei controinteressati, il richiedente è invitato a presentare domanda formale;
  • in modo formale: tramite presentazione di apposita istanza compilata sulla modulistica presente su questo sito web in cui sono riportati i requisiti legittimanti l’istanza stessa. L’istanza è protocollata e inviata al servizio competente che risponde previa istruttoria (verifica dell’interesse, comunicazione agli eventuali controinteressati, eventuale contatto con richiedente per visione/ ritiro copie)

L'istanza di accesso documentale formale, può essere presentata in una delle seguenti forme:

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Cosa serve.

Per presentare l'istanza di accesso documentale è necessario

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  • Conoscenza dell'esistenza dei documenti per i quali si presenta richiesta d'accesso.
  • Interesse diretto, concreto e attuale legato all'accesso alla documentazione richiesta.
  • Modulo di accesso documentale debitamente compilato e sottoscritto.

Cosa si ottiene:

Presa visione del documento originale oppure estrazione di copia del documento originale

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Tempi e scadenze:

30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso documentale. Attenzione: il termine può essere interrotto una volta, in caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta quest’ultima si intende respinta (silenzio-rifiuto).

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Presentazione dell'istanza di accesso documentale

Entro due giorni l'istanza arriva al Responsabile del procedimento cui è connesso l'atto amministrativo richiesto

(Eventuale) Comunicazione di integrazione o chiarimenti necessari per soddisfare la richiesta

30 giorni

Presa visione o estrazione di copia del documento originale richiesto

Quanto costa:

Per gli atti amministrativi dell'ente, ad eccezione delle pratiche edilizia e SUAP, la presa visione e il rilascio di copie sono gratuiti.

Per le pratiche edilizie (anche SUAP), l'accoglimento delle istanze di accesso documentale è soggetta a diritti fissi (5 euro a pratica) per consultazione entro 30 giorni e ai diritti d'urgenza (15 euro a pratica) per consultazione entro 15 giorni. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite PagoPA.

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Accedi al servizio.

Per conoscere l'esito dell'istanza il richiedente deve attendere la comunicazione formale da parte del Responsabile del procedimento oppure, in assenza di risposta, vale il silenzio-rifiuto. Avverso al rifiuto o al differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Difensore Civico Regionale ai sensi del art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii oppure può presentare ricorso entro trenta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale..

Vincoli.

Sulla domanda decide il dirigente/responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda o il responsabile del procedimento designato.

La domanda di accesso può avere quattro diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati al richiedente:

  • Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente;
  • Accoglimento parziale: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione;
  • Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione;
  • Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
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Casi Particolari.

Se le informazioni contenute nei documenti richiesti nell'istanza di accesso documentale pregiudicano uno tra gli interessi privati tutelati dalla normativa (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali) di un soggetto terzo, il soggetto terzo si definisce controinteressato, anche qualora non sia nominativamente indicato nei documenti richiesti nell'istanza.

Il controinteressato è identificato e contattato dall'ente che, ricevuta la richiesta di accesso, ne dà tempestiva comunicazione allo stesso, oscurando il nome del richiedente qualora l’accesso sia finalizzato allo svolgimento di attività (ad es. di inchiesta) che potrebbe esporlo al rischio di un pregiudizio a suo carico.

Il controinteressato può presentare un’opposizione motivata all’accesso ai dati o documenti richiesti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della pubblica amministrazione.

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Ulteriori informazioni.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 241/1990 e ss.mm.i. - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  • D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm.ii. - Regolamento disciplina accesso ai documenti amministrativi.
  • D. Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
  • Regolamento sul procedimento amministrativo e il diritto d'accesso, approvato dal Consiglio comunale nel corso della seduta del 6 dicembre 2017 con deliberazione n.91.
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Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

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Pagina aggiornata il 06/12/2024

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