Comunicazione gite occasionali.

Dettagli del documento

Gli enti pubblici e le organizzazioni che, occasionalmente e senza scopo di lucro, organizzano viaggi, soggiorni, gite ed escursioni devono, prima dell'effettuazione di ogni singola iniziativa, darne tempestiva comunicazione al Comune..


Descrizione:

Ai sensi dell’art. 87 della L.R. 31 dicembre 2024 n. 61 “Testo Unico del turismo”, gli enti pubblici e le organizzazioni che, occasionalmente e senza scopo di lucro, organizzano viaggi, soggiorni, gite ed escursioni devono, prima dell'effettuazione di ogni singola iniziativa, darne tempestiva comunicazione al Comune nel cui territorio ha sede il soggetto stesso.

Tale comunicazione preventiva deve essere formulata ed inoltrata attraverso il presente modulo e trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: suap.quarrata@postacert.toscana.it firmata digitalmente oppure in forma olografa e con allegato un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità

Alla comunicazione dovranno essere allegati:

- programma della gita;
- copia polizza assicurativa e quietanza di pagamento;
- copia carta identità del firmatario.

 

Tipo documento Modulistica , .
Data di pubblicazione Aprile 8, 2025.
Oggetto Gli enti pubblici e le organizzazioni che, occasionalmente e senza scopo di lucro, organizzano viaggi, soggiorni, gite ed escursioni devono, prima dell'effettuazione di ogni singola iniziativa, darne tempestiva comunicazione al Comune..
Autori

Antonietta Catapano

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Formati

Il documento è disponibile in formato word e in pdf/A

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Licenze licenza aperta.

Riferimenti normativi:

Comunicazione ai sensi dell'art. 87 della L.R. 31 dicembre 2024 n. 61 “Testo Unico del turismo”

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