Nuova procedura per installazione o rinnovo di mezzi pubblicitari (diversi da insegna di esercizio):

Il D.L. 19/02/2026, n.19 ha introdotto modifiche sostanziali alle procedure relative alla collocazione dei mezzi pubblicitari disciplinata dall’art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).

Data:

20 Maggio 2026

Tempo di lettura:

1 min


Descrizione

Il D.L. 19/02/2026, n.19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 41 del 19/02/2026, convertito in Legge n. 50 del 20.04.2026, in vigore dal 20 febbraio u.s., ha introdotto modifiche sostanziali alle procedure relative alla collocazione dei mezzi pubblicitari disciplinata dall’art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).

L’art. 5, comma 2, del citato Decreto Legge stabilisce che la previgente procedura autorizzatoria è sostituita dalla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata dall’asseverazione di un Tecnico Abilitato.

La SCIA deve essere presentata utilizzando il percorso telematico già presente sul portale SUAP www.suap.toscana.it e selezionando il procedimento denominato “AD_COM_20 "SCIA impianti pubblicitari (esclusa insegna)”, unitamente alla documentazione richiesta.

Nel caso la strada non sia di proprietà del Comune ed il richiedente non abbia già eventualmente acquisito l’atto di assenso dell’Ente proprietario (da allegare alla SCIA stessa), il SUAP, ai sensi dell’art.19-bis della L.241/90 e ss.mm.ii., trasmette la SCIA a tale Ente al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e presupposti per lo svolgimento dell’attività. Almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, l’Ente proprietario potrà presentare eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti necessari.

Con la presentazione della SCIA il richiedente deve dichiarare (alternativamente): di avere la piena disponibilità dell’immobile sul quale verrà posizionata l’insegna pubblicitaria, ovvero di essere stato autorizzato dal proprietario o dal condominio e/o dagli aventi diritto (l’atto di assenso dovrà essere allegato alla SCIA).

La normativa fa salve le specifiche prescrizioni previste per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali continua a essere necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’Ente competente.

In questo caso, la SCIA non avrà un effetto immediato ma sarà condizionata all’acquisizione di tale autorizzazione: l’inizio dell’attività (ovvero la collocazione dell’impianto) sarà pertanto subordinato al rilascio dei titoli necessari per la tutela del paesaggio o del vincolo storico-artistico.

Per maggiori info vai alla pagina dedicata

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Ultimo aggiornamento: 20/05/2026, 13:07

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