Locazioni turistiche non imprenditoriali.

Dettagli del documento

Comunicazione per l'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale da presentare in via telematica al Comune dove è situato l'immobile. .


Descrizione:

LE LOCAZIONI TURISTICHE: cosa sono

Sono le locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche e per periodi non superiori ai 30 giorni, senza la fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive (es. erogazione colazione, cambio biancheria, somministrazione, ecc.).  Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).

Ai sensi dell'art. 58 della L.R. 61 del 31.12.2024 "Testo Unico del Turismo" gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere:
- i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione
- le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Obblighi per i soggetti che effettuano locazioni turistiche in forma non imprenditoriale

Qualsiasi soggetto (persona fisica, giuridica o impresa) che sul territorio comunale concede in locazione immobili o porzioni di essi  per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, anche nel caso di gestione in forma indiretta, deve presentare in via telematica una comunicazione al Comune dove è situato l'alloggio mediante la piattaforma online messa a disposizione dal Comune di Pistoia, capoluogo di provincia, con il coordinamento della Regione Toscana: la piattaforma è raggiungibile al seguente  link

La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato, ad ogni alloggio infatti viene attribuito uno specifico codice identificativo. Il soggetto che concede in locazione turistica due o più alloggi, siano essi ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi, deve presentare tante comunicazioni quanti sono gli alloggi e nei vari Comuni dove sono situati.

La comunicazione comprende:

a)  ubicazione e dati identificativi dell'immobile;
b) informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti in esso installati;
c) informazioni relative alla capacità ricettiva, dotazioni, attrezzature, caratteristiche e accassibilità dell'alloggio;
d) informazioni relative all'attività di locazione.

Una volta effettuata la comunicazione non sono richiesti  ulteriori adempimenti al soggetto che concede l'immobile in locazione turistica (ad eccezione della registrazione giornaliera dei turisti in arrivo e partenza e delle altre comunicazioni di rilevamento presenze da effettuare sul portale messo a disposizione dal Comune di Pistoia, comune capoluogo di provincia).
Solo in caso di cambiamenti che rendano necessarie integrazioni o variazioni della comunicazione effettuata (ad esempio, l'alloggio viene venduto,non viene più utilizzato per la locazione turistica, ecc.), occorre darne comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi di tali cambiamenti mediante la piattaforma online messa a disposizione dal Comune di Pistoia, capoluogo di provincia.
Ai sensi dell'art. 64 L.R. 61 del 31.12.2024 "Testo Unico del Turismo", non costituisce locazione turistica l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato (scambio di alloggi per finalità turistiche).
Tipo documento Modulistica , .
Data di pubblicazione Maggio 16, 2025.
Oggetto Comunicazione per l'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale da presentare in via telematica al Comune dove è situato l'immobile. .
Autori

Catapano Antonietta

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Formati

Link al portale dove presentare la comunicazione in formato telematico

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Licenze pubblico dominio.

Servizi.

Categoria:

Attività di locazione turistica

Sono le locazioni di immobili o di porzioni di essi concessi per finalità turistiche e per periodi non superiori ai 30 giorni, senza la fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive.

Ulteriori informazioni:

Vigilanza e controlli

Ai sensi dell'art. 62 della L.R. 61 del 31.12.2024 "Testo Unico del Turismo", l'attività di vigilanza e controllo sulle locazioni turistiche è di competenza del Comune.

 

Sanzioni amministrative

Ferme restando le sanzioni ammnistrative previste dall'art. 13 ter co 9 del D. L. 145/2023, convertito dalla L. 191/2023, i soggetti che danno in locazione immobili o porzioni di immobili per finalità turistiche sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'art. 63 della L.R. 61 del 31.12.2024 "Testo Unico del Turismo"

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Riferimenti normativi:

L. 86/2016 (Testo Unico del sistema turistico regionale)

L.R. 61 del 31.12.2024 "Testo Unico del Turismo"

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