Descrizione
Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere da soli il proprio voto hanno diritto di essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da un accompagnatore di fiducia scelto fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica perché li assista nella espressione del voto.
In caso di impedimento temporaneo, l'elettore può richiedere la certificazione necessaria da esibire al seggio ad uno dei medici specificamente incaricati dalla A.S.L. nei giorni immediatamente precedenti l'elezione.
Nel caso di impedimento permanente, l'elettore può richiedere all'Ufficio Elettorale del Comune di apporre sulla propria tessera elettorale l'annotazione permanente di avente diritto al voto assistito che consiste nell'apposizione di un timbro con la dicitura AVD.
Tale annotazione, avendo carattere permanente, evita all'elettore di doversi munire della apposita certificazione medica in occasione di ogni consultazione.
Come fare: gli interessati possono richiedere l'apposizione del timbro AVD all'Ufficio elettorale esibendo la seguente documentazione:
1) Modulo di richiesta, debitamente compilata e firmata,
2) Documento di identità,
3) Tessera elettorale personale rilasciata dal Comune,
4) Certificato medico rilasciato dall'incaricato ASL attestante l'impossibilità ad esprime personalmente il diritto di voto.
I certificati sono rilasciati esclusivamente dalla ASL: è possibile telefonare il lunedì - mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 al numero 0573/353636 per prenotare un appuntamento o presentarsi alla CASA DELLA SALUTE, Viale Montalbano, 364 domenica 8 giugno dalle 11.30 alle 12.00 (dott.ssa Donzellini).
E' indispensabile che il richiedente si presenti personalmente all'ambulatorio esibendo la documentazione sanitaria in proprio possesso (es. referti specialistici oculistici, verbali di invalidità civile, cartelle cliniche ecc.).
Per gli elettori non vedenti che vogliono essere ammessi al voto assistito è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art.3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, se, all'interno del libretto , sia indicata la categoria "ciechi civili" e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07 che attestano la cecità assoluta del titolare.
Nessun elettore può svolgere la funzione di accompagnatore per più di un elettore.